Nel presente articolo prendiamo le mosse da un caso concreto, trattato anche dal nostro Studio

In particolare, nel caso di specie, veniva notificato un avviso di accertamento al vecchio rappresentante legale di una associazione sportiva dilettantistica.
Orbene, tale notifica è da ritenersi annullabile attraverso istanza e/o ricorso alla competente Commissione Tributaria?

Il nostro ordinamento (art. 145 c.p.c.) prevede che le notificazioni alle persone giuridiche debbano rispettare necessariamente l’art. 138 c.p.c. (notificazione in mani proprie), l’art. 139 (notificazione nella residenza, dimora o domicilio) e l’art. 141 (notificazione presso il domiciliatario), e che dell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Il rappresentante legale deve essere tale al momento della notifica per cui,come tra l’altro stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 12 gennaio 2011, n. 613, “deve ritenersi illegittima la notdica dell’avviso di accertamento al legale rappresentante di una società già cessalo dalla carica”

Tuttavia, il diritto di far valere in giudizio la nullità di una notificazione indirizzata ad una persona giuridica spetta a quest’ultima, e non invece al rappresentante legale ormai cessato dalla carica, il quale difetta altresì dell’interesse a far valere in nome proprio un diritto facente capo ad un altro soggetto.

Sul punto, la stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 19870/2004 ha enunciato il seguente principio “Il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato compete al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa”

Avv. Marco Bini

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