L’assegnazione della casa coniugale prevede la medesima disciplina sia nelle ipotesi di matrimonio che di convivenze more uxorio con inquadramento normativo nell’art. 337 sexies c.c..
In entrambi i casi, requisiti imprescindibili sono:
- La circostanza che l’abitazione abbia costituito l’habitat domestico, ossia il luogo degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri;
- La presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
È bene precisare infatti, che l’assegnazione della casa familiare è finalizzata a tutelare il superiore interesse della prole ed evitare quindi un traumatico ed inutile allontanamento dei figli dall’ambiente dove sono cresciuti, costringendoli altrimenti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente ammette, in conformità con la ratio dell’istituto, che il diritto all’assegnazione della casa coniugale spetti al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi e ciò indipendentemente dal fatto che quel genitore sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile.
È quindi fermo e indubbio che l’assegnazione della casa non può essere disposto a favore del coniuge non proprietario anche se questo è economicamente più debole: Se si ha una separazione senza figli, il giudice non assegnerà ad uno dei due coniugi, ma l’immobile resterà nella disponibilità del titolare.
La casa familiare inoltre, essendo un bene immobile, ha un valore economico di cui il Giudice tiene sempre conto nel regolare i rapporti economici tra i genitori ex coniugi o ex conviventi. In altri termini, di tale valore il Giudice terrà conto nel calcolo dell’assegno di mantenimento.
Per fare alcuni esempi, se la casa familiare è di proprietà di uno solo o di entrambi i coniugi in comproprietà, il Giudice dovrà tenere conto di un valore corrispondente a quello del canone di locazione (in quota piena o pari quota a secondo che la proprietà si intera o in comproprietà).
Se invece l’immobile è in locazione, il coniuge assegnatario succede nel contratto di locazione e diviene obbligato in via esclusiva al pagamento del relativo canone.
L’art 337 sexies prevede inoltre le cause di estinzione del diritto di godimento della casa familiare, stabilendo che tale diritto viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La nuova convivenza o matrimonio tra le cause di estinzione del diritto può apparire in contrasto con la norma che, come abbiamo detto, afferma l’esigenza prioritaria di tutelare l’interesse dei figli, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che esalta, nell’assegnazione della casa familiare, l’esigenza di “preservare per quanto possibile e opportuno la continuità delle abitudini domestiche”.
La cassazione ha affermato invece che tale contrasto non parrebbe sussistere . Nel caso in cui, infatti, si formi un nuovo nucleo familiare, la revoca dell’assegnazione sarebbe una mera conseguenza del fatto che sia venuto meno, in conseguenza della formazione del nuovo nucleo familiare, quell’habitat che si intendeva conservare ai figli. In altre parole, una nuova convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio contratto dal coniuge assegnatario comporterebbe l’evoluzione e la trasformazione del nucleo familiare originario, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare. Ne discende che l’ingresso di una terza persona nella casa familiare farebbe venir meno l’habitat familiare e la stessa finalità cui è preposto il provvedimento di assegnazione.
In ogni caso, le ipotesi di cessazione del diritto di assegnazione della casa familiare nel caso di nuove nozze o convivenza more uxorio sono state fortemente criticate sia in dottrina che in Giurisprudenza. È intervenuta pertanto la Corte Costituzionale che ha escluso l’automaticità della revoca della assegnazione della casa familaire nei due casi sopra prospettati.
Pertanto, resterà comunque al Giudice di valutare, caso per caso, quale sia il prioritario interesse per il minore.