La Riforma Cartabia prevede, anche, l’introduzione nel codice di pro­cedura civile dell’udienza digitale o udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza (già introdotta dalla legislazione emrgenziale causa Covid-19)

Il nuovo art.127 c.p.c. al terzo comma prevede che il giudice può di­sporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza.

Il successivo, e nuovo, art. 127 bis, dispone che “Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati”

L’articolo 127-ter c.p.c., rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”, disciplina invece la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte.

La norma prevede,al primo comma, che l’udienza, anche se precedentemen­te fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai di­fensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, aggiungendo che, negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

I commi successivi così recitano: “Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

La riforma introduce anche la possibilità dell’esame da remoto dell’interdicendo e dell’inabilitando, prevedendo che “Valutata ogni circostanza, può disporre che l’udienza si svolga me­diante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti

Si allega un provvedimento del Tribunale di Firenze, relativo ad una controversia di cui lo Studio è titolare, che applica il disposto del nuovo art. 127 ter c.p.c.

Potete scaricarlo QUI

 

 

Condividi l'articolo