Prima di soffermarci sulla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, è necessario ricordare che l’articolo 589 bis del Codice Penale, rubricato “omicidio stradale”, punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
A sua volta, l’articolo 222 del nuovo Codice della Strada prevede che “qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice delivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente”.
In più, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, riguardo l’omicidio stradale, il giudice che in assenza delle circostanze aggravanti dello stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa della revoca della patente al posto di quella, più favorevole, della sospensione della patente stessa, deve dare conto precisamente delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole.
Il principio suddetto deve essere considerato valido anche nei casi, come quello oggi in analisi, in cui la sanzione applicata sia quella della revoca, dovendo quindi giudice fare riferimento all’entità del danno, alla gravità della violazione, ed alla generale tutela della collettività.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva applicato, su concorde richiesta degli imputati, una pena sospesa per il reato di cui all’articolo 589 bis, oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Ricorrendo in Cassazione, gli imputati sostenevano, relativamente alla sanzione accessoria, che il Giudice si era limitato a formulare giudizi astratti, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e omettendo di considerare la differenza di pena tra i due imputati. Inoltre la difesa rilevava il Giudice doveva dare conto delle ragioni della scelta operata, e peraltro, non aveva svolto alcun giudizio prognostico in ordine alla concreta pericolosità della perdurante circolazione degli imputati.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.13747 del 11 aprile 2022, nel disattendere la tesi difensiva, pur affermando il principio secondo cui nei casi in cui la sanzione applicata e quella della revoca, il giudice deve far riferimento all’entità del danno, alla gravità della violazione ed alla tutela della collettività, ha però evidenziato che il giudice aveva congruamente motivato l’opera tua scelta discrezionale avendo valorizzato, da un lato, criteri espressamente previsti dalla legge, ed operando dall’altro anche la prognosi di pericolosità proprio alla stregua della particolare gravità della violazione poste in essere.