Interessante intervento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n.12784 del 21/04/2022 ha stabilito che in tema di determinazione dell’assegno divorzile, ai fini della valutazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi, il sacrificio sopportato dal coniuge beneficiario per far fronte alle spese per l’estinzione del mutuo contratto sulla casa coniugale, in comproprietà tra gli stessi, non osta alla possibilità dell’intervento giudiziale di riduzione dell’assegno divorzile, in funzione compensativa e/o perequativa.

Nel caso di specie, l’ex coniuge obbligato al mantenimento aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la misura dell’assegno divorzile, fissato in € 400,00 mensili, prendendo altresì in considerazione il contributo della moglie alla realizzazione professionale del coniuge.

La Corte d’Appello, peraltro, aveva rilevato una situazione di persistenza di squilibrio economico tra gli ex coniugi, aggravata dal fatto che l’ex marito era venuto meno negli ultimi anni agli obblighi relativi alla comune abitazione, omettendo di provvedere pro quota al pagamento dei ratei del mutuo contratto in costanza di matrimonio per l’acquisto della casa familiare.

Tali pagamenti erano stati sostenuti integralmente dalla ex moglie, anche per la parte inadempiuta dal marito.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza di cui sopra, in accoglimento del ricorso, rilevando che entrambi i coniugi svolgono regolare attività lavorativa, per la verica della persistenza della differenza reddituale dei medesimi (che giustifica il mantenimento per l’intero dell’assegno divorzile), il solo dato del pagamento da parte del coniuge beneficiario delle ultime rate annuali del mutuo acceso per l’acquisto della casa familiare, non costituisce fattore preclusivo alla riduzione dell’assegno, dovendo infatti considerare la funzione compensativa e perequativa dell’assegno medesimo, che si fonda sull’accertamento della peggiore condizione economicna del coniuge più “debole”, legata al sacrificio subito per aver rinunciato a concrete e realistiche occasioni profesisonali (e quindi redidtuali), per le esigenze familiari nel corso del rapporto matrimoniale.

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