Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un imputato per il reato di violenza a pubblico ufficiale, consistita nell’aver strappato il referto che il medico aveva compilato a visita fiscale eseguita, la Corte di Cassazione (sentenza 25 febbraio 2021, n. 7485), nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato non poteva dirsi sussistente, essendo stato commesso il fatto all’esito della visita, e quindi successivamente allo svolgimento del servizio, che si era perciò già concluso con la redazione del certificato, ha diversamente affermato che, poiché la visita medica e la redazione del referto non esauriscono l’attività d’ufficio del sanitario, prevedendo la stessa una serie di ulteriori adempimenti essenziali (invio del referto all’istituto previdenziale nonchè altri obblighi informativi), ne discende che la condotta tenuta integra la violenza a pubblico ufficiale in quanto si estrinseca nell’intimidazione del pubblico ufficiale con il proprio contegno violento, in quanto l’atto di strappare il referto medico costituisce manifestazione inequivoca della volontà di impedire od anche soltanto ostacolare l’attività del pubblico ufficiale.

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