La Corte di appello ha rilevato la tardività della contestazione disciplinare in quanto inoltrata nel mese di febbraio 2016 nonostante la società datrice conoscesse l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato della dipendente presso altra società sin da giugno 2015.
In copnseguenza di ciò la Corte ha escluso l’applicazione della tutela reintegratoria e ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Con il primo motivo di ricorso si deduce che la CDA di Milano avrebbe trascurato che la lavoratrice, espressamente invitata dall’azienda – nel dicembre 2015 – a rassegnare le dimissioni (in considerazione della contemporanea, irregolare, sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato) aveva escluso recisamente tale possibilità con lettera del 31.12.2015 e che la società aveva tempestivamente reagito mediante lettera di contestazione del febbraio 2016.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia il comportamento complessivo della lavoratrice, nella nozione di giusta causa di licenziamento, a fronte del perpetuato abuso dell’istituto dell’integrazione salariale da parte di lavoratore sospeso e occupato, in modo stabile e duraturo, presso altro datore di lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione il primo motivo di ricorso non è fondato, sussistendo orientamento consolidato della Corte stessa, in tema di licenziamento disciplinare, circa la relatività del concetto di immediatezza della contestazione, dovendo il giudice di merito dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.
Nella specie, la Corte d’Appello di Milano ha rilevato che la stessa società aveva ammesso di avere avuto conoscenza sin dal giugno 2015, del rapporto di lavoro intrattenuto dalla lavoratrice con altra compagnia aerea e che, la contestazione disciplinare comunicata nel febbraio 2016 era senz’altro tardiva, non avendo fra l’altro dedotto, la società, difficoltà di indagini o particolare complessità dell’organizzazione aziendale.
Perciò la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso