Come noto il decreto legge “Cura Italia” ha stabilito il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia collettivo che individuale ed a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, per il periodo 17 marzo – 16 maggio.
Il decreto rilancio, poi, ha prorogato tale divieto sino al 17 agosto.
Con il “Decreto Agosto”, invece, è stata apportata una modifica, seppur parziale, alla situazione sopradescritta.
Dal 18 agosto infatti, secondo il citato provvedimento, “Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (…) resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e (…) resta, altresi’, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo” (art. 14 Decreto Agosto).
Le nuove regole, quindi, prevedono che il blocco dei licenziamenti permanga nelle aziende che hanno in corso trattamenti di cassa integrazione, o che utilizzino l’agevolazione contributiva prevista dal Decreto Agosto stesso per chi non chiede la CIG dopo averla utilizzato negli scorsi mesi.
Le eccezioni sono le seguenti:
- cessazione definitiva dell’attività aziendale
- fallimento senza esercizio provvisorio
- accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo
Al di fuori dei casi di divieto temporaneo, rimane comunque sempre possibile procedere al licenziamento del dipendente nei seguenti casi:
- licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo
- licenziamento per lavoratori domestici
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Restano inoltre possibili, non costituendo ipotesi tecniche di licenziamento, la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.
Avv. Marco Bini