Come noto il D.L. “Cura Italia” ha previsto una moratoria sui mutui prima casa.

Con il presente articolo si intende chiarire alcuni passaggi relativi alla possibilità di usufruire di tale moratoria, e sulle condizioni relative.

Presupposti di accesso al fondo

  • Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro
  • nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
  • In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l’evento.
  • In caso di mutuo cointestato a due o più persone, il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19
  • In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza)

Per poter accedere ai benefici del fondo, è indispensabile trovarsi in una delle seguenti situazioni

  • perdita del rapporto di lavoro subordinato – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
  • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
  • morte del mutuatario
  • riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro
  • nei casi di lavoratori autonomi e liberi professionisti con una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

Per accedere al fondo occorrerà collegarsi al seguente indirizzo https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidarietà-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/ dove è possibile trovare il dettaglio del regolamento, la modulistica necessaria per inoltrare la richiesta, la documentazione da produrre assieme alla richiesta.

Una volta compilata la domanda è necessario trasmettere la stessa al proprio istituto bancario .

E’ importante sottolineare che alcuni istituti bancari hanno attivato dei canali interni (e speriamo più rapidi) dedicati alla sospensione del mutuo e, in alcuni casi, anche dei prestiti personali.

Occorrerà far riferimento pertanto alla propria banca, per verificare concretamente tale possibilità

Avv. Marco Bini

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