Quali sono le procedure per chiudere un’associazione non riconosciuta, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate?

Anzitutto è bene ricordare che l’associazione non riconosciuta si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto, il verificarsi delle quali produce la conseguenza di porre l’associazione medesima in una sorta di stato di liquidazione.

Si dovrà quindi esigere i crediti e saldare i debiti associativi ancora esistenti, nel caso procedendo a vendere i beni dell’associazione.

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni liquidative, residuasse un attivo, il predetto dovrà essere devoluto secondo le norme statutarie, e non distribuito tra gli associati.

Solamente quando tutte le situazioni giuridiche ancora in essere saranno definite si detemrinerà la vera e propria estinzione dell’ente. Peraltro una volta concluse le operazioni indicate si potrà procedere alle necessarie comunicazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: nel caso di associazione munita del solo codice fiscale il tutto potrà svolgersi tramite mod. AA5/6, comunicando l’estinzione dell’ente e allegando la delibera dell’avvenuto sciogliemento (di compenteza, ovviamente, dell’assemblea).

Nell’ipotesi di associazione munita di P.IVA ci si dovrà avvalere delle comunicazione unica.

Avv. Marco Bini

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