A seguito di sinistro stradale mortale, i danni non patrimoniali riportati dalla vittima, trasmissibili jure hereditatis, possono consistere nel danno biologico (cd. danno terminale) o nel danno morale soggettivo (cd. danno catastrofale), consistente, per pacifica giurisprudenza, nell’intima sofferenza patita dalla vittima nel percepire l’ineluttabile fine-vita.

Ma qual è il lasso di tempo necessario per configurare il cd. danno catastrofale?

Sul tema è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione, con ordinanza n.23153 depositata il 17/09/2019.

In secondo grado la CDA competente aveva escluso il diritto degli eredi al risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale, ritenendo troppo breve il lasso temporale intercorso tra l’evento e la morte, laddove il de cuius era deceduto dopo due ore e mezzo di “lucida agonia” in quanto perfettamente lucido e cosciente.

La suprema Corte, invece, ha ritenuto di accogliere il ricorso,ribadendo e specificando, in relazione al danno catastrofale, che Trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’an presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine“.

Pertanto e conseguentemente, se “Viene esclusa…la risarcibilità del danno da perdita del bene vita qualora il decesso si verifichi immediatamente” “altro è il caso di chi subisca delle lesioni mortali che però producono l’effetto esiziale a una distanza di tempo da quando si verificano. In questo caso durante l’intervallo di tempo la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto “capace” di essere titolare di diritti (mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2) con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione (inferita a soggetto titolare di capacità giuridica) dalla morte (evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica)”.
In questo intervallo, matura sempre il danno biologico soggettivoe può aggiungersi un danno morale peculiare, ovvero il danno da percezione, ma “se, nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l’imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla speciesbiologica; se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale…“.

Nel caso di specie lo spazio temporale appare tutt’altro che il “brevissimo “, e tale da escludere il rilievo ai fini risarcitori, trattandosi di alcune ore.

Avv. Marco Bini

Condividi l'articolo