L’acquisto della qualità di associato può essere, per i contraenti originari, o fondatori, simultaneo alla costituzione dell’associazione e può, altresì, essere successivo a essa; ed è proprio questa modalità di adesioni successive o, dal punto di vista dell’associazione, di successiva ammissione di altri associati, che il contratto di associazione si colloca nella vasta categoria dei contratti aperti per cui ai contraenti originari possono aggiungersene dei nuovi senza che ciò implichi lo scioglimento del precedente rapporto contrattuale e la conclusione, tra i contraenti originari e i nuovi, di un altro contratto.

E’ preferibile che l’aspirante socio inoltri domanda scritta di ammissione all’associazione sulla cui accettazione delibererà il competente organo associativo.

ln questo modo, potrà così dirsi realizzato quell’incontro di volontà suindicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio al nuovo aderente.

L’ingiusta reiezione della domanda di ammissione da parte di chi sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto è da ritenersi giudizialmente ineccepibile come ogni qualsiasi proposta contrattuale non accettata dalla controparte. Per il terzo rifiutato non resterebbe, nell’eventualità, che appellarsi al disposto dell’art. 1337 c.c. il quale prevede che “le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede”.

Si ricorda che nel caso in cui il contratto di associazione contenga clausole vessatorie (quali, ad esempio, quella che prevede il rinnovo tacito del vincolo associativo ovvero i limiti alla facoltà di recesso), la giurisprudenza le ritiene efficaci per tutti gli associati, compresi i nuovi aderenti, anche se questi, al momento dell’adesione, non le abbiano approvate specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Gli associati non possono vantare diritti, né essere costretti all’adempìmento di obblighi diversi rispetto a quelli indicati nel contratto di associazione.

I rapporti interni all’associazione si ispirano al principio di uguaglianza: i soci devono avere parità di diritti e doveri. Tale principio generale trova applicazione anche nella disciplina del diritto di voto, nel senso che a ciascun membro spetta un solo voto, indipendentemente dai contributi versati.

Debbono, quindi, essere considerate nulle le clausole che attribuiscano solo a determinati associati la carica di amministratore, che privino determinate categorie di membri del diritto di voto, che attribuiscano agli associati un numero di voti proporzionale al conferimento eseguito,o  che attribuiscano ad alcuni associati posizioni di privilegio.

Diritti, poteri e facoltà

Fra i diritti di ciascun membro dell’associazione rientrano il diritto al riconoscimento della propria qualità di associato, il diritto di intervento all’assemblea, il diritto di voto e il diritto a pretendere il rispetto del contratto.

Inoltre ciascun associato ha la possibilità di impugnare le delibere assembleari nei casi in cui: violino la legge o lo statuto, lo escludano da vantaggi di tutti i membri, aggravino i suoi obblighi o lo escludano dall’associazione.

Oltre ai suddetti diritti, che conseguono automaticamente dall’adesione al contratto di associazione, l’atto costitutivo o lo statuto possono indicare ulteriori poteri o facoltà.

È comunque escluso qualsiasi potere o diritto sul patrimonio dell’associazione: infatti i membri non possono chiedere la divisione del patrimonio, né disporre della propria quota o esigerne la liquidazione in caso di cessazione del rapporto

La qualità di associato è normalmente intrasmissibile, salvo apposita clausola contenuta nell’atto costitutivo.

Obblighi

L’associato può essere chiamato ad adempiere solo agli obblighi previsti dall’atto costitutivo o dallo statuto, oltre al generico dovere di non compiere atti contrari allo scopo dell’associazione.

Lo statuto può prevedere l’obbligo di fornire determinate prestazioni personali a carico di alcuni o di tutti gli associati, ma l’obbligo fondamentale è rappresentato dal versamento dei contributi.

In alcuni casi possono essere richieste prestazioni personali o contributi straordinari per far fronte ad esigenze straordinarie, solo se tale eventualità è espressamente prevista da una clausola statutaria.

Il mancato versamento del contributo dovuto costituisce inadempimento contrattuale e può dar luogo alla risoluzione del contratto associativo per inadempimento o, se previsto dallo statuto, all’esclusione dell’associato.

Scioglimento del rapporto associativo

Lo scioglimento del rapporto associativo può avvenire:

– per vizio del rapporto originario o sopravvenuto (come nel caso in cui venga chiesta la risoluzione per inadempimento)

– per recesso od esclusione dell’associato

– per morte dell’associato (salvo che il l’atto costitutivo non disponga diversamente)

– per il verificarsi di una particolare circostanza prevista nell’atto costitutivo o nel singolo atto di adesione (ad esempio lo scadere di un termine finale o il verificarsi di un evento previsto in una clausola risolutiva espressa)

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