Caso concreto:

Un soggetto, presidente da un anno di una associazione sportiva dilettantistica, è subentrato al precedente presidente (perché deceduto) principalmente in qualità di sponsor.

La società era stata oggetto di verifica (2006) e per il mancato versamento dell’Iva ha ricevuto Ie cartelle esattoriali.

La somma da pagare è considerevole ed il vecchio presidente ha utilizzato per sé quel denaro.

In capo a chi cadono le responsabilità? Come è possibile salvare la società centenaria che a causa di questa sanzione chiuderebbe?

Le responsabilità per il mancato pagamento dei debiti tributari dell’associazione (in questo caso lva) ricadono esclusivamente sul suo rappresentante legale in carica nei vari periodi in cui si è formato il debito e che, si presume, abbia agito in nome e per conto dell’associazione stessa (a meno che il presidente non sia in grado di provare la propria estraneità esibendo, ad esempio, deleghe di attribuzione di incarichi”specifici”ad altre persone e da queste sottoscritte per accettazione).

Nel caso in questione sarebbe addirittura ipotizzabile il reato di appropriazione indebita da parte del vecchio presidente avendo egli stesso sottratto fondi dalle casse dell’associazione a meno che tali prelevamenti non siano consistiti in restituzioni di somme da lui anticipate.

Tornando all’aspetto delle responsabilità si ricorda che ai sensi dell’art.38 c.c., per le obbligazioni assunte da persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune dell’associazione e che, qualora detto fondo si rilevasse insufficiente o addirittura inesistente, delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente, e quindi anche con i propri beni, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione

Per quel che concerne il presente e il futuro dell’associazione si ritene che la stessa possa continuare a svolgere la sua normale attività dal momento che per la situazione debitoria pregressa il rischio è la perdita dell’eventuale fondo comune, laddove presente (fermo restando, come già precisato, il personale coinvolgimento nel pagamento dei debiti di colui o coloro che hanno agito per conto dell’associazione) ed escludendo l’ipotesi di eventuali richieste di fallimento dell’associazione stessa da parte dei creditori (in questo caso l’Agenzia delle entrate e/o l’ente esattoriale)

Tuttavia, è opportuno segnalare che quella del fallimento rimane una questione piuttosto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza.

Avv. Marco Bini

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