La vicenda processuale in esame prende le mosse da una sentenza con la quale la Corte d’Appello, riformando quella assolutoria di primo grado, aveva condannato il conducente di un’autovettura, imputato del reato di cui all’art. 589, per aver investito un anziano pedone, cagionandogli lesioni personali alle quali era seguito il decesso.

Al medesimo veniva ascritto un titolo di colpa specifica, consistita in imprudenza nella guida e, in particolare, per non avere adeguato la velocità del veicolo alle condizioni di insufficiente visibilità per le condizioni atmosferiche, e per non aver prevenuto la situazione di pericolo derivante dal comportamento dell’offeso, persona anziana che, avendo poco prima parcheggiato la propria autovettura sulla destra della carreggiata, nel medesimo senso di percorrenza, era sceso dal veicolo ed aveva iniziato l’attraversamento della carreggiata, peraltro poco oltre le strisce pedonali presenti sul posto.

Veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del conducente, il quale sosteneva l’imprevedibilità del comportamento della vittima, e contestava l’equiparazione al caso di attraversamento pedonale, dato che nel caso di specie la vittima stessa era già presente sulla carreggiata, scendendo dal proprio autoveicolo.

Ebbene la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del conducente, affermando i seguenti principi:

– È necessario tenere conto degli elementi spazio-temporali e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro
– La prevedibilità ed evitabilità vanno, quindi, valutate in concreto.
– Tale spazio valutativo è nullo nell’ambito delle norme rigide, la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa
– Nel campo invece delle norme c.d. “elastiche”, che indicano comportamenti determinabili in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte del soggetto agente

La conseguenza di tali affermazioni porta, secondo la Corte, alla seguente conseguenza: la valutazione circa l’effettiva esistenza di un margine di manovra atto ad evitare l’evento, è un’operazione che va effettuata non solo in base alla regola secondo la quale il conducente deve regolare la velocità in modo da conservare il controllo del proprio veicolo, ma anche alla luce del principio per cui il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze qualora si sia venuto a trovare, senza sua colpa, in una situazione di pericolo, improvvisa e dovuta all’altrui condotta.

Da qui, ritenendo la manovra della persona offesa imprevedibile e improvvica, l’annullamento della sentenza per nuovo giudizio.

Avv. Marco Bini

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