Caso: contratto di locazione ad uso commerciale che prevede la rinuncia del conduttore all’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’articolo 34 della legge 392 del 1978. A fronte di tale rinuncia il locatore si obbligava ad eseguire vari lavori di ristrutturazione dell’immobile per l’importo di circa 12.000.000 di lire e rinunciava ed esercitare il diritto di
recesso alla scadenza dei primi sei anni del rapporto. Scaduto il contratto e riconsegnato l’immobile, veniva richiesto il pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento.

La società locatrice negava l’esistenza della propria obbligazione, richiamando le già citate clausole contrattuali.

Il Tribunale di Padova rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

La Corte d’appello di Venezia accolse il gravame e condannò la società locatrice al pagamento in favore del conduttore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento.

La Corte di Cassazione, investita della questione, nel rigettare il ricorso, ha osservato che in base a quanto statuito dalla Corte d’appello, la clausola di rinuncia preventiva all’indennità di avviamento è nulla; che potrebbe essere teoricamente valida a fronte di una valida contropartita, ma che nel caso di specie tale contropartita non era adeguata. Inoltre l’adeguatezza di tale contropartita costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità

Le suddette pattuizioni, difatti, sono conformi in punto di diritto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 non
impedisce al conduttore di rinunciare all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, purché ciò avvenga successivamente alla conclusione del contratto, quando può
escludersi che il conduttore si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata.

Avv. Marco Bini

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