Secondo l’art 1575 c.c. “ Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione”.

L’art. 1578 c.c., invece, dispone che “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna

Cosa accade pertanto nel caso in cui il conduttore venga a scoprire che l’acqua del proprio appartamento non è potabile?

Del caso in esame si è occupato, recentemente, il Tribunale di Mantova, il quale veniva adito per una richiesta di riduzione del canone e di risarcimento del danno susseguente alla scoperta, tramite analisi effettuate dalla competente ASL, della presenza di arsenico all’interno dell’acqua dell’appartamento condotto in locazione dal ricorrente/conduttore.

Effettuata l’attività istruttoria, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso del conduttore.

Da un lato ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno subito in quanto non supportato da elementi probatori in grado di fondare la richiesta di risarcimento medesima.

Dall’altro lato, però, ha disposto una riduzione del canone di locazione del 40% limitatamente al lasso temporale interessato dal problema in oggetto.

La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi anche in casi occorsi in ambito condominiale. In particolare ci si è chiesti quali soggetti possono essere individuati come responsabili nell’eventualità in cui dal rubinetto di un’abitazione condominiale sgorghi acqua insalubre.

Diventa chiaramente fondamentale stabilire da dove proviene il deterioramento dell’acqua, in modo da chiarire eventuali responsabilità al gestore della rete distributiva ovvero al condominio.

Nei casi in cui sia presente l’amministratore, quest’ultimo, per evitare qualunque addebito, dovrà prestare la massima attenzione alla situazione dei tubi dell’acqua, alle eventuali anomalie, alla riparazione e sostituzione delle tubature. Dovrà ovviamente intervenire per l’evetuale risoluzione di problematiche legate al ripristino della salubrità dell’acqua. Solo in tal modo non sarà ravvisabile alcuna responsaiblità civile e penale dell’amministratore.

Avv. Marco Bini

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