Interessante pronuncia della CDA di Messina (5/12/2018) mediante la quale si afferma il principio secondo il quale è legittimo il licenziamento del lavoratore che, mediante assenze ingiustificate, concretamente si rifiuta di prendere servizio presso unità locale ove è stato distaccato, con conseguente inapplicabilità delle norme che consentono di limitare il trasferimento del lavoratore.

Nella fattispecie in oggetto, a seguito di accordo sindacale, un dipendente, in via temporanea, veniva distaccato presso altra sede della datrice di lavoro.

Al momento di prendere servizio presso la nuova sede, il dipendente cominciava ad assentarsi ingiustificatamente sino al licenziamento.

La tesi difensiva del lavoratore presupponeva che tale distacco fosse, in realtà, un vero e proprio trasferimento, nella fattispecie lesivo del suo diritto di assistere un familiare ex l.104/1992.

La CDA di Messina ha ritenuto, invece, pienamente legittimo il provvedimento di distacco poichè sorretto da effettive ragioni di cirisi aziendale e di durata limitata, circostanza che impediva di assimilarlo ad un trasferimento e che, peraltro, impediva l’applicabilità della norma di cui alla citata legge n.104

Avv. Marco Bini

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