Nel primo articolo della serie dedicata alla regolamentazione ed alle questioni giurisprudenziali dedicate alla revoca dell’amministratore del condominio, ci dedicheremo all’ipotesi più comune di revoca del predetto, ovverosia quella determinata dall’assemblea.

La materia è disciplinata dall’art. 1129, comma 11, del codice civile, il quale dispone  che “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea…”.

Ciò vuol dire che i condomini possono sempre decidere di revocare l’amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell’interruzione del rapporto. 

Data la particolarità dell’argomento, la sussistenza della giusta causa sarà oggetto di apposito approfondimento nei successivi articoli.

Per la revoca assembleare è necessario che la revoca stessa sia indicata nell’ordine del giorno in sede di convocazione dell’assemblea e che questa deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina dell’amministratore (ovverosia quello di cui all’art. 1136, comma 4, c.c.) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

L’assemblea convocata per la revoca può deliberare anche in ordine alla nomina del nuovo amministratore (art. 1129, co. 10, c.c.).

Ai sensi dell’art. 66 disp. att. del c.c., l’assemblea può essere inviata in via straordinaria “quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”

Si anticipa sin da ora che l’omessa convocazione dell’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore costituisce una “grave irregolarità” idonea a giustificare la revoca giudiziale (art. 1129, co. 12, n. 1 c.c.).

Pertanto, riepilogando:

  • L’assemblea può sempre revocare l’amministrazione di condominio 
  • È necessario che la revoca sia indicata nell’ordine del giorno
  • I quorum sono quelli previsti dalL’art. 1136, comma 4, c.c.
  • Qualora l’amministratore non provveda, è possibile convocare l’assemblea su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio

Nel prossimo articolo ci occuperemo dei casi di revoca giudiziale dell’amministratore

Avv. Marco Bini

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